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RUBRICA: L'AVVOCATO RISPONDE 
di Maria G.Morano

 
d.ssa Maria G. Morano

Rubrica a cura della  dr.ssa Maria G. Morano Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno, Praticante Avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Matera.

L'appartamento è di mio marito oppure no?

Mio marito possiede la nuda proprietà di un appartamento, mentre mia suocera ne ha l'usufrutto. Tale appartamento è sempre stato dato in locazione e il  relativo canone veniva pagato a lei. Ora che l'appartamento è libero, io vorrei andare ad abitarci, ma mia suocera vuole riaffittarlo. Non mi sembra giusto, non poter abitare nell'appartamento di cui mio marito è proprietario, cosa posso fare?

(P.R.)

L'usufrutto è un diritto reale di godimento e si concreta nel diritto riconosciuto all'usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (compreso i frutti che essa produce, come in questo caso, il canone). Esso è regolato dagli articoli 981-1020 del Codice Civile. In pratica, l'usufruttuario può usare la cosa o raccoglierne i frutti. Nel caso de quo, la suocera ha quindi il diritto di dare in locazione l'appartamento e di riscuoterne il canone. L'usufrutto, a differenza degli altri diritti reali, è caratterizzato dalla " temporaneità ": esso non può eccedere in nessun caso la vita dell'usufruttuario, se si tratta di persona fisica, cioè, può essere stabilito " vita natural durante ". Quindi, alla morte di sua suocera, suo marito avrà la piena proprietà della casa. Pertanto, l'unico consiglio che potrei darle, è di proporre a sua suocera, di locare a lei l'appartamento.  

I CONTROLLI NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Le linee guida per la riforma del diritto societario sono contenute nella legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001,  attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
Questa riforma ha modificato le disposizioni del codice civile nella parte relativa alla disciplina delle società di capitali e, le norme sui controlli e sul collegio sindacale.
La parte più significativa della riforma è quella dedicata alla “ristrutturazione” dei modelli organizzativi delle società.
Infatti, la riforma della legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366 recepita, nello schema di decreto legislativo,  ha inteso rivedere completamente gli assetti della governance societaria.  
I meccanismi di controllo che garantiscono il funzionamento e l’organizzazione delle società, hanno una finalità molto complessa.
Infatti, i controlli  sono, in primo luogo, rivolti ai

soggetti “interni all’impresa”, quali mezzi di verifica e di coordinamento nello svolgimento dell’attività alla quale essi partecipano; in secondo luogo, rappresentano lo strumento di tutela per gli azionisti e per gli investitori in capitale di debito, nonché una garanzia ex ante per il mercato.
Il legislatore si è occupato del tema dei controlli dal punto di vista dell’azionista e del mercato, poiché è ad essi che vengono indirizzati le informazioni societarie periodiche (si pensi al bilancio di esercizio o consolidato) o in occasione di eventi straordinari (quali, per esempio, i documenti necessari per la realizzazione di operazioni di fusione o scissione).
Per tale motivo, il tema dei controlli sulla veridicità nella divulgazione al pubblico delle informazioni contabili investe il tema degli organi di controllo interni ed esterni alla società, e dunque, rispettivamente, la definizione dei compiti del collegio sindacale e dei revisori esterni.
Obiettivo primario della riforma è stato quello di ridisegnare l’intero apparato normativo della corporate governance, ossia quello dei modelli organizzativi societari, dando la possibilità alle società di scegliere il sistema di amministrazione preferito che può essere il modello “tradizionale”, quello c.d. “dualistico” o “monistico”, a seconda della realtà della specifica impresa societaria.
La riforma non riguarda solo le società per azioni quotate, tra l’altro, a quest’ultime è stata già interamente dedicata la riforma del 1998 del Testo Unico della Finanza (TUF, ossia il d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58), ma anche le società di dimensioni “minori” e, anche quelle costituite nella forma della società a responsabilità limitata. La legge delega n.366 del 2001 distingue le società a seconda che facciano o meno «ricorso al mercato del capitale di rischio» e, proprio su questa distinzione è improntata la disciplina dei controlli per le società per azioni, poiché da essa dipendono le caratteristiche dei soggetti incaricati di svolgere le funzioni di controllo contabile (revisore persona fisica o società di revisione oppure revisore interno o esterno alla società) nonché, la composizione stessa del collegio sindacale (ove presente).
Il principio che il controllo contabile deve essere separato da quello sull’amministrazione, contenuto nella suddetta legge delega, riguarda appunto le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, infatti, per questo tipo di società, è sempre obbligatorio il principio della separazione dei controlli sull’amministrazione dai controlli contabili.
Anche per le società per azioni, con titoli quotati nei mercati regolamentati, deve valere la regola della necessaria separazione del «controllo sull’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno», stabilita dalla legge delega per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La legge di riforma deve essere, comunque, coordinata con i principi contenuti nel Testo Unico della Finanza, nelle società quotate il revisore esterno sarà una società di revisione iscritta all’albo tenuto dalla Consob ai sensi degli art. 159, comma 1 e 161 del TUF.
                              
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