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d.ssa Maria G.
Morano
Rubrica
a cura della
dr.ssa Maria G. Morano
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno,
Praticante Avvocato, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Matera.
L'appartamento
è di mio marito oppure no?
Mio
marito possiede la nuda proprietà di un appartamento, mentre mia suocera ne
ha l'usufrutto. Tale appartamento è sempre stato dato in locazione e il
relativo canone veniva pagato a lei. Ora che l'appartamento è
libero, io vorrei andare ad abitarci, ma mia suocera vuole riaffittarlo. Non
mi sembra giusto, non poter abitare nell'appartamento di cui mio marito è
proprietario, cosa posso fare?
(P.R.)
L'usufrutto è un diritto reale di godimento e si
concreta nel diritto riconosciuto all'usufruttuario di godere ed usare della
cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (compreso i
frutti che essa produce, come in questo caso, il canone). Esso è regolato
dagli articoli 981-1020 del Codice Civile. In pratica, l'usufruttuario può
usare la cosa o raccoglierne i frutti. Nel caso de quo, la suocera ha quindi
il diritto di dare in locazione l'appartamento e di riscuoterne il canone.
L'usufrutto, a differenza degli altri diritti reali, è caratterizzato dalla
" temporaneità ": esso non può eccedere in nessun caso la vita
dell'usufruttuario, se si tratta di persona fisica, cioè, può essere
stabilito " vita natural durante ". Quindi, alla morte di sua
suocera, suo marito avrà la piena proprietà della casa. Pertanto, l'unico
consiglio che potrei darle, è di proporre a sua suocera, di locare a lei
l'appartamento.
I
CONTROLLI NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Le linee guida per la riforma del
diritto societario sono contenute nella legge delega n. 366 del 3 ottobre
2001, attuata con il decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n.6 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
Questa riforma ha modificato le disposizioni del codice civile nella parte
relativa alla disciplina delle società di capitali e, le norme sui
controlli e sul collegio sindacale.
La parte più significativa della riforma è quella dedicata alla
“ristrutturazione” dei modelli organizzativi delle società.
Infatti, la riforma della legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366 recepita,
nello schema di decreto legislativo, ha
inteso rivedere completamente gli assetti della governance
societaria.
I meccanismi di controllo che
garantiscono il funzionamento e l’organizzazione delle società, hanno
una finalità molto complessa.
Infatti, i controlli sono, in
primo luogo, rivolti ai
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soggetti “interni all’impresa”, quali mezzi
di verifica e di coordinamento nello svolgimento dell’attività alla
quale essi partecipano; in secondo luogo, rappresentano lo strumento di
tutela per gli azionisti e per gli investitori in capitale di debito,
nonché una garanzia ex ante per il mercato.
Il legislatore si è occupato del tema dei controlli dal punto di vista
dell’azionista e del mercato, poiché è ad essi che vengono indirizzati
le informazioni societarie periodiche (si pensi al bilancio di esercizio o
consolidato) o in occasione di eventi straordinari (quali, per esempio, i
documenti necessari per la realizzazione di operazioni di fusione o
scissione).
Per tale motivo, il tema dei controlli sulla veridicità nella
divulgazione al pubblico delle informazioni contabili investe il tema
degli organi di controllo interni ed esterni alla società, e dunque,
rispettivamente, la definizione dei compiti del collegio sindacale e dei
revisori esterni.
Obiettivo primario della riforma è stato quello di ridisegnare l’intero
apparato normativo della corporate
governance, ossia quello dei modelli organizzativi societari, dando la
possibilità alle società di scegliere il sistema di amministrazione
preferito che può essere il modello “tradizionale”, quello c.d.
“dualistico” o “monistico”, a seconda della realtà della
specifica impresa societaria.
La riforma non riguarda solo le società per azioni quotate, tra
l’altro, a quest’ultime è stata già interamente dedicata la riforma
del 1998 del Testo Unico della Finanza (TUF, ossia il d.lgs 24 febbraio
1998, n. 58), ma anche le società di dimensioni “minori” e, anche
quelle costituite nella forma della società a responsabilità limitata.
La legge delega n.366 del 2001 distingue le società a seconda che
facciano o meno «ricorso al mercato del capitale di rischio» e, proprio
su questa distinzione è improntata la disciplina dei controlli per le
società per azioni, poiché da essa dipendono le caratteristiche dei
soggetti incaricati di svolgere le funzioni di controllo contabile
(revisore persona fisica o società di revisione oppure revisore interno o
esterno alla società) nonché, la composizione stessa del collegio
sindacale (ove presente).
Il principio che il controllo contabile deve essere separato da quello
sull’amministrazione, contenuto nella suddetta legge delega, riguarda
appunto le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
infatti, per questo tipo di società, è sempre obbligatorio
il principio della separazione dei controlli sull’amministrazione dai
controlli contabili.
Anche per le società per azioni, con titoli quotati nei mercati
regolamentati, deve valere la regola della necessaria separazione del «controllo
sull’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore
esterno», stabilita dalla legge delega per le società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio.
La legge di riforma deve essere, comunque, coordinata con i principi
contenuti nel Testo Unico della Finanza, nelle società quotate il
revisore esterno sarà una società di revisione iscritta all’albo
tenuto dalla Consob ai sensi degli art. 159, comma 1 e 161 del TUF.
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