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LE  TORTURE  E  LA  CONVENZIONE  DI  GINEVRA
di  Aberto  Virgilio *

Le notizie e le fotografie ampiamente diffuse dalla televisione e dalla stampa sulle torture inflitte ad alcuni prigionieri dell’Iraq hanno profondamente scosso e turbato la coscienza popolare perché nessuno avrebbe immaginato che nell’attuale stadio della civiltà la cronaca  dovesse registrare fatti del genere.
Le ragioni della guerra, lo stato d’animo che questa comporta nei belligeranti e neppure il senso di  esasperazione che può subentrare nelle forze impegnate nel conflitto, possono in alcun modo giustificare comportamenti che offendono i più elementari princìpi di umanità e di rispetto per tutte le persone , in qualsiasi situazione esse si trovino.
Il Presidente Ciampi ha opportunamente ricordato che la tortura o altri atteggiamenti di violenza fisica o psichica sono intollerabili per la democrazia, la quale è fondata su alcuni valori essenziali che non ammettono deroghe di alcun genere.
A questo sentimento collettivo il giurista deve aggiungere  lo sgomento che suscita la violazione di precise norme di diritto internazionale, specificamente rivolte alla salvaguardia delle condizioni dei prigionieri di guerra.
La Convenzione firmata a Ginevra l’8 dicembre 1949 ( ratificata e resa  esecutiva in Italia con legge 27  ottobre 1951 n. 1739 ) prescrive con l’art. 13 una serie di divieti formulati come segue.
I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione di carattere  illecito da parte  di una potenza , che determini la morte o metta  gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra  che sia nella  custodia di tale potenza, è interdetto e sarà  considerato come una grave  infrazione alla presente Convenzione.
In particolare la norma precisa che nessun prigioniero potrà essere sottoposto a cure mediche  o ad  altri esperimenti scientifici se non siano giustificati per il suo  trattamento sanitario e nel suo interesse.
I prigionieri di guerra – prosegue la norma – devono essere sempre protetti contro tutti gli atti di violenza o d’intimidazione, contro gli insulti o la curiosità del pubblico, come sono proibite le misure di rappresaglia contro di loro. -  Infine, essi hanno diritto in tutte le circostanze al rispetto della loro persona e del loro onore.
Di fronte a una normativa tanto precisa e dettagliata sembra quasi incredibile che siano state perpetrate violazioni così  evidenti di ognuna delle prescrizioni avanti sintetizzate, per cui l’opinione pubblica mondiale richiede giustamente che siano accertate le responsabilità e siano irrogate le sanzioni da parte dei giudici che saranno chiamati ad accertare  i fatti.
Nella situazione già molto complessa e tormentata del dopoguerra dell’Iraq gli episodi delle torture hanno chiaramente inasprito l’atmosfera, provocando il rischio di una sorta di spirale di ritorsioni dalle conseguenze imprevedibili.
Per scongiurare un siffatto pericolo occorre evitare strumentalizzazioni, da una parte e dall’altra, di quanto è purtroppo accaduto, nel tentativo di promuovere un miglioramento nei rapporti fra tutte le potenze coinvolte nel conflitto.
A questo scopo soltanto l’intervento tempestivo ed energico dell’ONU potrà riuscire utile.
Si avverte infatti l’urgenza che la situazione sia posta sotto il controllo neutrale e  autorevole dell’Organizzazione internazionale , la quale non dovrebbe tardare ulteriormente a emanare  un’appropriata risoluzione del Consiglio di sicurezza per fissare i comportamenti imposti a tutte le parti, in attesa di consentire all’Iraq di darsi un proprio governo democratico , liberamente eletto da quel popolo.
Il presupposto per l’efficacia di tale auspicato intervento è tuttavia quello che ciascuno e tutti i membri dell’ONU si impegnino al rispetto scrupoloso delle direttive eventualmente emesse  perché, in caso contrario, non si realizzerebbe alcun miglioramento sul piano della pace e della sicurezza internazionale.
Secondo un’antica massima di diritto internazionale “pacta sunt servanda” ( i patti devono essere rispettati ). In questa regola risiedono  in definitiva la validità e l’efficacia di quelle norme che le comunità internazionali assegnano a sé stesse sia in periodo di pace sia durante le guerre, ma  se  l’imperativo morale  insito in quel principio di logica e di ragione si offusca nell’anima dei popoli, la fatica del legislatore nel dettare la propria disciplina  risulta non soltanto vana ma assume  il significato di una  vera e propria irrisione!

                                                                                                 *Procuratore generale
                                                                                 onorario della Corte suprema di Cassazione

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