|
Le notizie e le fotografie ampiamente diffuse dalla
televisione e dalla stampa sulle torture inflitte ad alcuni prigionieri
dell’Iraq hanno profondamente scosso e turbato la coscienza popolare
perché nessuno avrebbe immaginato che nell’attuale stadio della civiltà
la cronaca dovesse registrare
fatti del genere.
Le ragioni della guerra, lo stato d’animo che questa comporta nei
belligeranti e neppure il senso di esasperazione
che può subentrare nelle forze impegnate nel conflitto, possono in alcun
modo giustificare comportamenti che offendono i più elementari princìpi
di umanità e di rispetto per tutte le persone , in qualsiasi situazione
esse si trovino.
Il Presidente Ciampi ha opportunamente ricordato che la tortura o
altri atteggiamenti di violenza fisica o psichica sono intollerabili per
la democrazia, la quale è fondata su alcuni valori essenziali che non
ammettono deroghe di alcun genere.
A questo sentimento collettivo il giurista deve aggiungere
lo sgomento che suscita la violazione di precise norme di diritto
internazionale, specificamente rivolte alla salvaguardia delle condizioni
dei prigionieri di guerra.
La Convenzione firmata a Ginevra l’8 dicembre 1949 ( ratificata e
resa esecutiva in Italia con
legge 27 ottobre 1951 n. 1739
) prescrive con l’art. 13 una serie di divieti formulati come segue.
I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità.
Ogni atto od omissione di carattere illecito
da parte di una potenza , che
determini la morte o metta gravemente
in pericolo la salute di un prigioniero di guerra
che sia nella custodia
di tale potenza, è interdetto e sarà
considerato come una grave infrazione
alla presente Convenzione.
In particolare la norma precisa che nessun prigioniero potrà
essere sottoposto a cure mediche o
ad altri esperimenti scientifici se non siano giustificati per
il suo trattamento sanitario
e nel suo interesse.
I prigionieri di guerra – prosegue la norma – devono essere sempre
protetti contro tutti gli atti di violenza o d’intimidazione, contro gli
insulti o la curiosità del pubblico, come sono proibite le misure di
rappresaglia contro di loro. - Infine,
essi hanno diritto in tutte le circostanze al rispetto della loro persona
e del loro onore.
Di fronte a una normativa tanto precisa e dettagliata sembra quasi
incredibile che siano state perpetrate violazioni così
evidenti di ognuna delle prescrizioni avanti sintetizzate, per cui
l’opinione pubblica mondiale richiede giustamente che siano accertate le
responsabilità e siano irrogate le sanzioni da parte dei giudici che
saranno chiamati ad accertare i
fatti.
Nella situazione già molto complessa e tormentata del dopoguerra
dell’Iraq gli episodi delle torture hanno chiaramente inasprito l’atmosfera,
provocando il rischio di una sorta di spirale di ritorsioni dalle
conseguenze imprevedibili.
Per scongiurare un siffatto pericolo occorre evitare
strumentalizzazioni, da una parte e dall’altra, di quanto è purtroppo
accaduto, nel tentativo di promuovere un miglioramento nei rapporti fra
tutte le potenze coinvolte nel conflitto.
A questo scopo soltanto l’intervento tempestivo ed energico
dell’ONU potrà riuscire utile.
Si avverte infatti l’urgenza che la situazione sia posta sotto il
controllo neutrale e autorevole
dell’Organizzazione internazionale , la quale non dovrebbe tardare
ulteriormente a emanare un’appropriata
risoluzione del Consiglio di sicurezza per fissare i comportamenti imposti
a tutte le parti, in attesa di consentire all’Iraq di darsi un proprio
governo democratico , liberamente eletto da quel popolo.
Il presupposto per l’efficacia di tale auspicato intervento è
tuttavia quello che ciascuno e tutti i membri dell’ONU si impegnino al
rispetto scrupoloso delle direttive eventualmente emesse
perché, in caso contrario, non si realizzerebbe alcun
miglioramento sul piano della pace e della sicurezza internazionale.
Secondo un’antica massima di diritto internazionale “pacta sunt
servanda” ( i patti devono essere rispettati ). In questa regola
risiedono in definitiva la
validità e l’efficacia di quelle norme che le comunità internazionali
assegnano a sé stesse sia in periodo di pace sia durante le guerre, ma
se l’imperativo
morale insito in quel
principio di logica e di ragione si offusca nell’anima dei popoli, la
fatica del legislatore nel dettare la propria disciplina
risulta non soltanto vana ma assume
il significato di una vera
e propria irrisione!
*Procuratore
generale
onorario della Corte suprema di
Cassazione
|