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LA LEGGE SULL' EQUA RIPARAZIONE PER LE LUNGAGGINI PROCESSUALI
 
di Maria G.Morano

                            
                       d.ssa Maria G. Morano

Finalmente il cittadino può essere risarcito per il "ritardo della giustizia", lo ha previsto la legge 24 marzo 2001 n. 89 che, all'art. 2  disciplina l'equa riparazione, nel caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per effetto della violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 4 agosto 1955 n. 848.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rappresenta un prezioso strumento di tutela dei diversi diritti fondamentali dell'uomo, tra cui appunto quello di ogni persona ad avere "un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei propri diritti e dei propri doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta" (art. 6 paragrafo 1).
Dopo decenni di ripetuta violazione dell'art. 6, il 1° novembre 1998 è entrato in vigore il Protocollo n. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ha introdotto l'esercizio di azioni dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la tutela di tali diritti contro le violazioni dello Stato.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è, quindi, l'organismo giurisdizionale sovranazionale, costituito per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo, da parte degli Stati che 

hanno firmato e ratificato la suddetta Convenzione. Vediamo ora chi può adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e come si fa: può ricorrere alla Corte ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che ha subito una violazione, da parte di uno Stato, dei diritti garantiti dalla Convenzione.
La Corte può essere adita durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata e, comunque, non oltre  sei mesi dal momento in cui la decisione interna, è divenuta definitiva.
Il ricorso di equa riparazione può anche essere presentato personalmente e direttamente dall'interessato, senza l'assistenza di un avvocato, è sufficiente trasmetterlo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; la domanda di indennizzo deve essere corredata dalla fotocopia degli atti del processo celebrato nello Stato del richiedente, la firma del ricorrente deve essere autenticata da un avvocato o da un notaio. Inoltre, il ricorso deve essere redatto per iscritto in una delle due lingue ufficiali della Corte (inglese o francese) o nella lingua ufficiale dello Stato del ricorrente.
Infine, se la Corte riconosce che vi sia stata violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, lo dichiara con sentenza e accorda al richiedente una somma a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti, unitamente al rimborso delle spese sostenute per il processo innanzi alla Corte stessa.
Lo Stato convenuto e condannato ha l'obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte, la quale viene trasmessa al Comitato dei Ministri, in qualità di organo competente a sorvegliare sull'esecuzione delle decisioni.
Fattore rilevante è che i procedimenti, innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa.
  

Scrivete alla Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

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