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d.ssa Maria G.
Morano
Finalmente il cittadino può essere risarcito per il "ritardo della
giustizia", lo ha previsto la legge 24 marzo 2001 n. 89 che, all'art. 2
disciplina l'equa riparazione, nel caso di mancato rispetto del
termine ragionevole del processo, per effetto della violazione dell'art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dallo
Stato italiano con la legge 4 agosto 1955 n. 848.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali rappresenta un prezioso strumento di tutela dei
diversi diritti fondamentali dell'uomo, tra cui appunto quello di ogni
persona ad avere "un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei propri diritti e
dei propri doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta" (art. 6 paragrafo 1).
Dopo decenni di ripetuta violazione dell'art. 6, il 1° novembre 1998 è
entrato in vigore il Protocollo n. 11 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ha
introdotto l'esercizio di azioni dinanzi alla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, per la tutela di tali diritti contro le violazioni dello Stato.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è, quindi, l'organismo
giurisdizionale sovranazionale, costituito per assicurare il rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo, da parte degli Stati che |
hanno firmato e
ratificato la suddetta Convenzione. Vediamo ora chi può adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e come
si fa: può ricorrere alla Corte ogni persona fisica, organizzazione non
governativa o gruppo di privati che ha subito una violazione, da parte di
uno Stato, dei diritti garantiti dalla Convenzione.
La Corte può essere adita durante la pendenza del procedimento nel cui
ambito la violazione si assume verificata e, comunque, non oltre
sei mesi dal momento in cui la decisione interna, è divenuta
definitiva.
Il ricorso di equa riparazione può anche essere presentato personalmente
e direttamente dall'interessato, senza l'assistenza di un avvocato, è
sufficiente trasmetterlo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; la domanda di indennizzo deve
essere corredata dalla fotocopia degli atti del processo celebrato nello
Stato del richiedente, la firma del ricorrente deve essere autenticata da
un avvocato o da un notaio. Inoltre, il ricorso deve essere redatto per
iscritto in una delle due lingue ufficiali della Corte (inglese o
francese) o nella lingua ufficiale dello Stato del ricorrente.
Infine, se la Corte riconosce
che vi sia stata violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione,
lo dichiara con sentenza e accorda al richiedente una somma a titolo di
risarcimento dei danni materiali e morali subiti, unitamente al rimborso
delle spese sostenute per il processo innanzi alla Corte stessa.
Lo Stato convenuto e condannato ha l'obbligo di conformarsi alla sentenza
della Corte, la quale viene trasmessa al Comitato dei Ministri, in qualità
di organo competente a sorvegliare sull'esecuzione delle decisioni.
Fattore rilevante è che i procedimenti, innanzi alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa.
Scrivete
alla Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it
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